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In senso giuridico con il termine ''separazione'' si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
La separazione può essere:
Con il termine ''divorzio'' si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la titolarità della patria potestà, mentre la stessa viene esercitata dal genitore al quale i figli minori vengono affidati.
La sentenza di divorzio può essere di:
Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto, se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, numero 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.
L'articolo 155 del codice civile, stabilisce il principio che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In base alla nuova norma, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. In questo caso, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori, in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, è competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
Sempre su decisione del giudice, la potestà può essere esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
L'articolo 155, quarto comma, del Codice Civile stabilisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT.
Non è previsto alcun costo.