Riduzioni tariffarie TARI per particolari condizioni d’uso
Per il 2025, la Tari è ridotta nel modo seguente:
- del 15% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale continuativo, risultante da pratica SUAPE per apertura e chiusura. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni;
- a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi per il solo immobile considerato abitazione principale;
- del 30% per l’abitazione (intesa come unica unità immobiliare) di residenza anagrafica, dei soggetti residenti con domicilio nel comune aventi, nel proprio nucleo familiare, persone con disabilità al 100%; in tal caso i soggetti interessati presentano ogni anno di tassazione, apposita istanza al comune entro la data di scadenza della prima rata. Le domande presentate al di fuori di tale scadenza, non verranno prese in considerazione;
- del 3% alle utenze domestiche di contribuenti residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su appositi moduli ed avente valore, dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza;
- del 40% per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. La riduzione viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa dichiarazione.
La riduzione di cui al punto C è soggetta a verifica di regolarità tributaria per IMU e TARI. I contribuenti che dovessero risultare irregolari nei pagamenti o nella dichiarazione di tali tributi alla data di emissione del ruolo NON POSSONO usufruire di tale riduzione nell’anno in corso.
Al fine di richiedere la riduzione, utilizzare esclusivamente il modulo allegato.